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statuto

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STATUTO
della
PUBBLICA ASSISTENZA
CROCE VERDE DI SESTRI LEVANTE

DENOMINAZIONE - SCOPO - SEDE
ART. 1

1. L'Associazione di volontariato denominata "PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE DI SESTRI LEVANTE" o più brevemente " P.A. CROCE VERDE DI SESTRI LEVANTE" E' disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti e con l'osservanza delle leggi statali e regionali in materia di volontariato.
2. Il Regolamento Interno è deliberato dal Consiglio Direttivo all'inizio del mandato entro 30 giorni dal suo insediamento e disciplina gli ulteriori aspetti organizzativi dell'attività sociale nel rispetto del presente Statuto.


ART. 2

1. l'Associazione non ha fini di lucro e, perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale mediante l'apporto volontario dei soci, ha lo scopo di:
- provvedere al soccorso di ammalati o feriti mediante ambulanze e/o mezzi speciali all'uopo predisposti;
- organizzare servizi di guardia medica o ambulatoriali direttamente o in collaborazione con strutture socio-sanitarie-assistenziali pubbliche, private e/o miste;
- promuovere l'informazione e la prevenzione sanitaria;
- istituire "centri di ascolto" e promuovere enti di formazione professionale;
- svolgere compiti di protezione civile per l'assistenza e il soccorso delle popolazioni colpite da calamità;
- intraprendere tutte quelle iniziative di carattere culturale, sportivo, ricreativo ed assistenziale, connesse alle precedenti attività e atte a favorire il diffondersi dello spirito di solidarietà;
- rendersi titolari di testate giornalistiche, pubblicare, stampare e diffondere bollettini, circolari, periodici, pubblicazioni e libri a carattere informativo in merito all' attività svolta e ai temi d'interesse socio-sanitario.
2. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle direttamente connesse o accessorie per natura a quelle statutarie poiché integrative delle stesse.


ART. 3

1. L'Associazione opera nel territorio della Regione Liguria e ha sede in Sestri Levante (GE) Piazza Matteotti n. 7.
2. L'Associazione può istituire, in aggiunta a quelle già esistenti in Castiglione Chiavarese e Casarza Ligure, altre sezioni distaccate.


PATRIMONIO - ESERCIZI SOCIALI


ART. 4

1. Il patrimonio è costituito:
a) dei beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
b) di eventuali donazioni erogazioni e lasciti.
2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:
a) dalle quote sociali;
b) dal ricavato proveniente dall'organizzazioni di manifestazioni o partecipazioni ad esse;
c) da ogni altra entrata che concorra a incrementare l'attività sociale.
3. In ogni caso l'Associazione non potrà distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la loro destinazione o distribuzione siano imposte dalla legge.


ART. 5

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 Dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio; tali bilanci unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori, dovranno restare depositati nella sede sociale, in libera visione ai soci, almeno dieci giorni prima della adunanza dell'Assemblea che dovrà approvarli.


SOCI


ART.6

1. Sono Soci le persone fisiche o giuridiche la cui adesione è stata accettata dal Consiglio Direttivo e che hanno versato la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio medesimo.
2. Il tesseramento per nuove adesioni o rinnovi si apre il 1° Novembre, con effetto per l'anno successivo, e termina il 31 Agosto
3. L'elenco dei soci, fermi restando i limiti imposti dalla vigente normativa sulla riservatezza dei dati personali e del loro trattamento, deve essere tenuto costantemente aggiornato, anche con mezzi informatici, dal Consiglio Direttivo, e conservato presso la sede sociale.
4. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato fatti salvi i casi di cui al successivo art. 8.
5. I soci si distinguono in due categorie:
SOCI MILITI sono coloro che mettono a disposizione dell'Associazione una parte del loro tempo libero per realizzare gli obbiettivi statutari fermi restando limiti di età indicati nel Regolamento.
SOCI ORDINARI sono tutti gli altri.
6. A ciascun socio viene rilasciata apposita tessera personale.
7. E' in facoltà dei soci ordinari chiedere l'indicazione sulla tessera dei propri familiari conviventi.


ART. 7

1. I soci hanno i medesimi diritti e i medesimi doveri in ogni istanza dell'Associazione.
2. Nessun socio può ricevere retribuzione per l'attività svolta in favore dell'Associazione. Sono tuttavia consentiti i rimborsi delle spese effettuate per l'opera prestata in favore dell'Associazione.




ART 8

1. La qualità di socio nell'osservanza dell'art. 111 comma 4-quinquies. lettera f) del D.P.R. del 27/12/1986 n. 917 e successive modifiche nonché dell'art. 4 comma sesto lettera f) del D.P.R. del 26/10/1972 n. 633 e successive modifiche non è trasmissibile e si perde per esclusione, decesso, dimissioni o morosità protratta oltre i termini di scadenza del tesseramento annuale indicato al comma 2 dell'art. 6.
2. Le quote o i contributi associativi non sono suscettibili di rivalutazione.
3. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e ha luogo nei casi di violazione dello Statuto e del Regolamento Interno e deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
4. Il decesso da diritto al coniuge superstite o ai discendenti e/o ascendenti conviventi di iscriversi all'Associazione secondo modalità particolari stabilite dal Consiglio Direttivo.


AMMINISTRAZIONE


ART. 9

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da sette membri che durano in carica quattro anni.


ART. 10

1. Il Consiglio Direttivo, entro otto giorni dall' elezione, nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere e adotta un Regolamento Interno.
2. I membri del Consiglio Direttivo espressione delle sezioni distaccate, assumono altresì la vicepresidenza vicaria dell' Ente sul territorio dei Comuni di loro riferimento e, nell'ambito di tale funzione, sentito il Consiglio Direttivo, possono designare uno o più responsabili per la gestione operativa della sezione.
3. Contestualmente alle nomine di cui al comma 1. il Consiglio Direttivo designa, esternamente o internamente al Consiglio stesso, un Direttore dei Servizi. Successivamente il Consiglio Direttivo può provvedere alla sostituzione del Direttore dei Servizi con specifica deliberazione.
4. Le cariche sociali sono a titolo gratuito così come la funzione di Direttore dei Servizi.




ART. 11

1. Il Consiglio Direttivo, previa convocazione sottoscritta dal Presidente, inviata ai suoi membri almeno cinque giorni prima dell' adunanza e affissa all'Albo, si riunisce di norma una volta al mese e comunque tutte le volte che il Presidente e/o due suoi membri lo ritengano necessario.
2. In casi urgenti il Consiglio può essere convocato con il mezzo telefonico, telematico o telegrafico con preavviso di almeno dodici ore.
3. In ogni caso la convocazione deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.
4. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva di almeno quattro membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente ovvero, in sua assenza del Vice Presidente ovvero in assenza di entrambi, del più anziano d'iscrizione.
5. Il Consiglio è presieduto dal Presidente ovvero, in sua assenza, dal Vice Presidente ovvero, in assenza di entrambi, dal più anziano d'iscrizione.
6. Delle riunioni del Consiglio viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, tenuto a disposizione dei Soci presso la Sede Sociale.
7. Dopo ogni riunione del Consiglio le deliberazioni dovranno rimanere affisse all'Albo presso la Sede Sociale per almeno quindici giorni.


ART. 12

1. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza limitazioni di sorta. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi e alla loro presentazione all'Assemblea.


ART. 13

1. Il Presidente e in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio.
2. Il Segretario cura la tenuta dei verbali del Consiglio Direttivo e in genere della corrispondenza sociale.
3. Il Tesoriere controlla i pagamenti e le riscossioni che, qualora superino l'importo di Euro 1032.91, dovranno essere effettuati con i seguenti abbinamenti di firme: Presidente-Vice Presidente, Presidente-Tesoriere, Vice Presidente-Tesoriere. Nei casi di impegni di danaro inferiori al detto limite è sufficiente la firma singola del Presidente, del Vice Presidente o del Tesoriere. Il Presidente con comunicazione al Consiglio Direttivo può delegare ad un altro Consigliere i suoi poteri di firma in tal caso il Consigliere delegato sostituisce il Presidente negli abbinamenti come sopra stabiliti.




DIREZIONE DEI SERVIZI

ART. 13 BIS

1. Il Direttore dei Servizi, sulla base di linee operative indicate dal Consiglio Direttivo, coordina e organizza le attività dei soci militi finalizzate al conseguimento degli obbiettivi fissati dal presente Statuto e dal Regolamento Interno.
2. Il Direttore dei Servizi, sentito il Consiglio Direttivo, può nominare propri collaboratori per il miglior espletamento dei compiti affidatigli.



ASSEMBLEE


ART. 14

1. L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il 30 Aprile, salvo proroga motivata di detto termine non oltre il 30 Giugno, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.
2. L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.
3. Le convocazioni devono essere fatte a mezzo avviso scritto pubblicato all'Albo della sede sociale e a mezzo manifesti almeno trenta giorni prima della adunanza.
4. La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno degli argomenti da trattare.
5. Non è ammessa discussione su argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
6. L'Assemblea deve essere convocata in Sestri Levante, anche al di fuori della sede sociale.


ART. 15

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e, a titolo puramente esemplificativo, delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sull'eventuale nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori, sulle modifiche all'atto costitutivo e su quant'altro demandatole dalla legge o dallo Statuto.


ART. 16

1. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale di associazione.
2. Ciascun Socio ha un voto ma può farsi rappresentare da altro socio a mezzo apposita delega scritta il cui modello è fornito dall'Ente, anche in via telematica. In ogni caso nessun socio può essere latore di più di una delega.


ART. 17

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio in mancanza dal Vice Presidente in mancanza di entrambi l'assemblea nomina un Presidente.
2. L'Assemblea nomina un segretario e due scrutatori.
3. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento.
4. Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto verbale firmato dal Presidente dal Segretario e dagli Scrutatori. Detto verbale dovrà rimanere affisso all'Albo presso la Sede Sociale per almeno quindici giorni.


ART. 18

1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio nei limiti e con l'osservanza delle regole di cui al successivo articolo 25 occorre il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i tre quarti degli iscritti.


COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI


ART. 19

1. La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio di Revisori, costituito dai tre membri eletti ogni quadriennio dall'Assemblea insieme ai componenti del Consiglio Direttivo.


ART. 20

1. I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo.





ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
E DEL CONSIGLIO DEI SINDACI REVISORI


ART. 21

1. L'Assemblea elettiva è convocata dal Presidente uscente in una Domenica del mese di Dicembre ovvero, in caso di scadenza anticipata del Consiglio Direttivo in una domenica del mese successivo al verificarsi del motivo di scadenza anticipata. La votazione inizierà alle ore 8 e terminerà alle ore 21.
2. L'elezione dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci Revisori avviene a scrutinio segreto e tra liste concorrenti composte ciascuna da dieci nominativi di cui sette per il Consiglio Direttivo e tre per il Collegio dei Sindaci Revisori.
3. A ciascun socio, previo controllo della sua identità, viene consegnata apposita scheda ove sono riportati i nominativi dei candidati.
4. E' possibile esprimere soltanto il voto di lista, senza possibilità di sostituire i nomi prestampati sulla scheda, tracciando un segno all'interno di uno dei rettangoli ove sono racchiusi i nominativi di ciascun gruppo di candidati.
5. Le schede contenenti segni su più liste sono nulle.
6. All'Assemblea elettiva si applicano l'art. 14 limitatamente ai commi 3, 4 e 5. l'art. 15. l'art. 16 e l'art. 18 comma 1 primo e secondo periodo. Per il resto si applicano le regole stabilite da questo articolo.
7. Risulteranno eletti i candidati della lista più votata.
8. A Ciascuna tessera corrisponde un solo voto.
9. La presentazione delle liste, sottoscritte da tutti i candidati per accettazione, deve avvenire direttamente a mani di un componente del Consiglio Direttivo uscente fra le ore 10 e le ore 12 del Sabato della settimana antecedente le elezioni.
10. Non saranno ammesse liste contenenti l'indicazione di candidati che non siano soci continuativamente da meno di tre anni (contando l'anno in corso e i due precedenti) e che non abbiano sottoscritto l'accettazione di candidatura. Parimenti non saranno ammesse liste che non contengano contemporaneamente i nominativi di almeno due soci espressione rispettivamente delle sezioni di Castiglione Chiavarese e Casarza Ligure. L'istituzione di sezioni distaccate in altri Comuni determinerà la modifica di tali indicazioni mediante specifica decisione del Consiglio Direttivo uscente.
11. Le dimissioni o la morte di un membro del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori determina l'ingresso nei rispettivi organi del primo nominativo della seconda lista più votata e così di seguito fino ad esaurimento della stessa e di quelle successive.
12. In caso di avvenuta presentazione di un'unica lista o di mancanza di membri surrogatori a norma del comma precedente i soci del Consiglio Direttivo potranno cooptare altri soci in regola con le norme sull'elettorato passivo di cui al precedente comma 10. Per il Consiglio dei Revisori sarà invece indetta un'apposita separata nuova Assemblea i cui eletti resteranno in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.
13. La redazione degli elenchi dei soci aventi diritto al voto, la predisposizione, la vidimazione e lo spoglio delle schede è curata da un'apposita Commissione Elettorale composta da un numero di soci triplo rispetto al numero dei seggi da istituire. Assume la presidenza di detta Commissione il più anziano d'età. Almeno un seggio deve essere istituito presso la sede sociale.
14. Terminata la votazione ed effettuato immediatamente lo spoglio delle schede il Presidente della Commissione Elettorale avuti i risultati dagli scrutatori redige apposito verbale che resterà affisso presso la sede sociale almeno trenta giorni e proclama gli eletti che entreranno immediatamente nella pienezza dei propri poteri, fatti salvi i tempi tecnici per consentire il materiale passaggio delle consegne. In conseguenza di quanto sopra i membri uscenti non potranno e non dovranno più compiere alcun atto vincolante per l'ente.


DIPENDENTI E COLLABORATORI


ART. 22

1. Nei limiti e con l'osservanza delle disposizioni di legge statali e regionale l'Associazione può assumere dipendenti e/o collaboratori di lavoro autonomo.
2. I rapporti tra l'Associazione e i dipendenti e/o collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro delle categorie similari.
3. I dipendenti e/o collaboratori di lavoro autonomo sono ai sensi di legge e Regolamento assicurati contro le malattie, infortunio e per responsabilità civile verso terzi.




ART. 23

1. L'Associazione anche a mezzo stabili convenzioni, può partecipare e collaborare con soggetti ed enti privati pubblici e/o misti per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali.


UTILIZZO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO CIVILE


ART. 24

(abrogato)



SCIOGLIMENTO


ART. 25

1. In caso di scioglimento dell'Associazione il suo patrimonio su conforme delibera dell'Assemblea verrà devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe o affini di pubblica utilità, sentito, se esistente, l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, Legge 23/12/1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.









CONTROVERSIE

ART. 26

1. In quanto consentito dal codice di procedura civile, le controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o suoi organi saranno devolute alla competenza esclusiva di un Collegio Arbitrale composto da tre membri nominati dall'Assemblea dei soci appositamente convocata. Il Collegio così nominato giudicherà secondo legge senza formalità di procedura e il suo lodo sarà inappellabile.

NORMA DI RINVIO

ART. 27

1. Per quanto non previsto espressamente viene fatto riferimento alle norme del Decreto Legislativo 4/12/1997 n. 460, del Codice Civile e delle altre leggi speciali statali e regionali in tema di associazioni di volontariato.


NORME TRANSITORIE

ART 28

1. La durata in carica dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci Revisori, così come ora prevista dagli articoli 9 e 19 del presente Statuto, diventa operativa con le elezioni del ciclo sociale che decorrerà dal 1°gennaio 2012.
2. Gli articoli 10, 11, 12, 13 e 13bis sono immediatamente operativi e in quanto applicabili.



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